Il documento informatico

La legge n.59 del 1997 - articolo 15 – stabilisce che "gli atti, dati e documenti, formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge". Il DPR 445 del 28 dicembre 2000 ha fissato i requisiti che il documento informatico inteso come "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" deve rispettare per avere pieno valore legale. Formazione del documento informatico. Con il termine documento cartaceo si intende sia il supporto che il contenuto che in esso viene rappresentato; tramite la sottoscrizione autografa viene identificata la persona che ne assume la paternitá, se ne sancisce l’autenticitá ed il sottoscrittore stesso fa propri i contenuti rappresentati nel documento. Un documento informatico puó essere invece modificato o riprodotto infinite volte, ottenendo copie assolutamente identiche all’originale. Il contenuto é svincolato dal supporto. Per restituire al documento informatico gli stessi requisiti assolti dalla sottoscrizione autografa di un documento cartaceo occorre, quindi, un tipo di autenticazione come la firma digitale, che attribuisca al contenuto del documento informatico piena validitá legale. Firma digitale di un documento informatico. La firma digitale garantisce, nei confronti dei documenti informatici, la presenza degli stessi requisiti che la firma autografa garantisce nei confronti dei documenti cartacei. Grazie alla tecnologia della firma digitale e per mezzo del sistema a "chiavi pubbliche", il destinatario del documento ha la garanzia di disporre di un testo integro e proveniente da una fonte ben precisa. La sequenza di simboli che chiamiamo firma digitale, generata da algoritmi matematici, si riferisce univocamente ad i contenuti di un preciso documento, la modifica anche di un solo carattere sarebbe immediatamente rilevata al momento della verifica.

 


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