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Il documento informatico
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La legge n.59 del 1997 - articolo 15 stabilisce che "gli atti, dati
e documenti, formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con
strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici,
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge". Il DPR 445 del 28
dicembre 2000 ha fissato i requisiti che il documento informatico inteso come
"la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti" deve rispettare per avere pieno valore legale. Formazione del
documento informatico. Con il termine documento cartaceo si intende sia il
supporto che il contenuto che in esso viene rappresentato; tramite la
sottoscrizione autografa viene identificata la persona che ne assume la
paternitá, se ne sancisce lautenticitá ed il sottoscrittore
stesso fa propri i contenuti rappresentati nel documento. Un documento
informatico puó essere invece modificato o riprodotto infinite volte,
ottenendo copie assolutamente identiche alloriginale. Il contenuto
é svincolato dal supporto. Per restituire al documento informatico gli
stessi requisiti assolti dalla sottoscrizione autografa di un documento
cartaceo occorre, quindi, un tipo di autenticazione come la firma digitale, che
attribuisca al contenuto del documento informatico piena validitá
legale. Firma digitale di un documento informatico. La firma digitale
garantisce, nei confronti dei documenti informatici, la presenza degli stessi
requisiti che la firma autografa garantisce nei confronti dei documenti
cartacei. Grazie alla tecnologia della firma digitale e per mezzo del sistema a
"chiavi pubbliche", il destinatario del documento ha la garanzia di
disporre di un testo integro e proveniente da una fonte ben precisa. La
sequenza di simboli che chiamiamo firma digitale, generata da algoritmi
matematici, si riferisce univocamente ad i contenuti di un preciso documento,
la modifica anche di un solo carattere sarebbe immediatamente rilevata al
momento della verifica.
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